SEZIONE PRIMA (Principi generali)

Articolo 1 (Costituzione-durata-sede)

1-L’Associazione livornese di storia, lettere ed arti è stata costituita a Livorno il 14 gennaio 1986, come da atto costitutivo riportato in allegato.
2-La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.
3-L’Associazione ha sede in Livorno, nella ubicazione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2 (Natura-normative di riferimento)

1-L’Associazione livornese di storia, lettere ed arti è un’associazione culturale, ente non commerciale di tipo associativo che opera senza scopo di lucro e senza svolgimento di attività commerciale.
2-La vita associativa, l’ordinamento interno e l’amministrazione dell’Associazione sono regolati dal presente statuto.
3-Per quanto non disciplinato dallo statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile inerenti le associazioni; alle disposizioni previste dagli articoli 148 e 149 del DPR 22/12/1986 n. 917 e dall’articolo 4 del DPR 26/10/72 n. 633 in tema di enti di tipo associativo, nonché alle normative di settore approvate con legge dalla Regione Toscana e con regolamento dal Comune di Livorno.

Articolo 3  (Oggetto sociale)

1-Scopi dell’Associazione sono:
– promuovere la conoscenza dei caratteri originali della città di Livorno e del suo territorio;
– mantenere vive nei cittadini le tradizioni ed in particolare quella di apertura verso le altre culture, che ha caratterizzato nei secoli la vita della città;
– curare direttamente e favorire la pubblicazione di ricerche nel campo della storia economica e sociale, delle arti, delle lettere, della scienza e della tecnica anche in collegamento con istituzioni scientifiche italiane e straniere.

Articolo 4 (Attività)

1-Per il raggiungimento dell’oggetto sociale, l’Associazione:
– edita una volta l’anno una pubblicazione denominata Nuovi Studi Livornesi, raccolta di saggi, articoli, rubriche, recensioni ed altro, riguardanti la città e i suoi legami con le altre comunità;
– pubblica volumi ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità in relazione ai programmi dell’Associazione o al verificarsi di particolari circostanze (anniversari, celebrazioni, rievocazioni o altro);
– organizza o promuove incontri, conferenze, seminari, convegni, mostre ed altre iniziative culturali rivolte anche agli studenti e ad un pubblico non specializzato;
– cura la informatizzazione delle proprie attività e promuove la diffusione delle proprie pubblicazioni anche mediante strumenti informatici e telematici;
– collabora o partecipa, nelle forme convenute, ad iniziative culturali aventi finalità analoghe a quelle proprie, promosse dalle Università, dagli Archivi di Stato e da altri istituti culturali, dal Comune di Livorno, dalla Regione Toscana o da altri enti o associazioni;
– può cedere a titolo gratuito copia delle proprie pubblicazioni, o l’accesso informatico alle stesse, al Comune di Livorno, alla Regione Toscana e ad altre pubbliche amministrazioni, nonché alle biblioteche pubbliche e ad altri istituti culturali, che ne facciano richiesta. L’elenco dei cessionari e le modalità di cessione gratuita sono annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
– cede a titolo oneroso a terzi le proprie pubblicazioni, ai sensi e con i limiti indicati al 3° comma dell’articolo 148 del DPR 917/1986 ed al 5° comma lettera a) dell’articolo 4 del DPR 633/1972. Compete al Consiglio Direttivo stabilire annualmente i prezzi di vendita delle pubblicazioni dell’Associazione;
2- L’esercizio delle attività sociali è svolto secondo la programmazione di cui all’articolo 26.

Articolo 5 (Associati)

1- Possono far parte dell’Associazione i cittadini italiani e non, che abbiano raggiunto la maggiore età, le persone giuridiche private e pubbliche, le associazioni.
2- La richiesta di ammissione deve essere redatta per scritto ed accompagnata dalla ricevuta di pagamento della quota sociale per l’esercizio in corso.
3- L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che può disporre il rigetto della richiesta solo in presenza di fondati motivi inerenti l’onorabilità del richiedente o il grave danno che dall’ammissione deriverebbe per la vita associativa.
4- L’ammissione decorre dalla data di presentazione della richiesta.
5- In caso di urgenza l’ammissione può essere disposta dal Presidente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.
6- La qualità di associato è a tempo indeterminato e permane sino a quando lo stesso provvede al pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
7- E’ esclusa la temporaneità della assunzione della qualifica di socio.
8- In caso di mancato pagamento della quota sociale annuale, il Consiglio Direttivo, previo invito alla regolarizzazione, pronuncia la decadenza del rapporto associativo. Compete al Consiglio Direttivo fissare i termini per il pagamento delle quote annuali e per la conseguente pronuncia di decadenza in caso di non ottemperanza.
9- Gli associati, così come disciplinato dal Consiglio Direttivo, si distinguono in ordinari, sostenitori e benemeriti, secondo i meriti acquisiti in favore dell’Associazione.
10- Le qualifiche di socio benemerito e di socio sostenitore sono puramente onorifiche e non conferiscono alcun ulteriore diritto o provilegio rispetto a quelli propri dei soci ordinari.
11- Ogni associato esercita il diritto di voto in Assemblea, con le modalità indicate nel presente statuto.
12- Ogni associato può essere eletto ad assumere le cariche sociali e a far parte degli organi collegiali previsti dallo statuto.
13- Compete al Consiglio Direttivo ed al Presidente favorire e promuovere la più ampia informazione e partecipazione degli associati alla vita dell’Associazione.

Articolo 6 (Caratteristiche dell’associazione)

1- L’Associazione non ha scopo di lucro.
2- E’ vietata la distribuzione di utili, fondi, riserve o capitali agli associati in qualsiasi forma, diretta o indiretta.
3- Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto economico e finanziario annuale, sono reinvestiti nelle attività sociali.
4- L’assunzione delle cariche sociali, il conferimento di incarichi funzionali e la partecipazione agli organi ed organismi collegiali costituiti in seno all’Associazione, è gratuita.
5- Le quote associative annuali versate all’Associazione sono acquisite al bilancio sociale e non possono essere rimborsate o rivalutate, né possono essere trasmesse, anche in caso di morte, ad altri soggetti.
6- Gli enti, le società e le associazioni che versano all’Associazione contributi o elargizioni per lo svolgimento delle attività sociali, sono iscritti quali associati ad una delle categore di cui all’art. 5 comma 9.

SEZIONE SECONDA (Ordinamento)

Articolo 7 (Organi)

1- Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente;
– Il Collegio Sindacale;
– Il Collegio dei Probiviri;

Articolo 8 (Assemblea)

1- L’Assemblea è l’organo rappresentativo degli associati.
2- E’ presieduta dal Presidente dell’Associazione, il quale all’inizio della seduta chiama un socio a svolgere le funzioni di Segretario.
3- Il verbale dell’Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, riporta i nominativi dei soci presenti, di quelli intervenuti nella discussione ed il testo delle deliberazioni adottate con gli esiti delle relative votazioni.
4- Ogni associato può delegare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea. Le deleghe debbono essere redatte per scritto e portare la firma del delegante. Esse vanno depositate alla presidenza prima dell’inizio dell’Assemblea. Ogni socio non può ricevere deleghe un misura superiore a tre. La delega è valida sia ai fini della partecipazione che del voto.
5- Non sono ammesse deleghe in caso di votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 9 (Assemblea Ordinaria)

1- All’Assemblea Ordinaria degli associati competono le funzioni di indirizzo e di controllo dell’Associazione.
2- L’Assemblea Ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno approva il rendiconto economico-finanziario del precedente esercizio;
3- L’Assemblea Ordinaria provvede all’elezione a scrutinio segreto dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.
4- I componenti degli organi di cui al precedente comma, durano in carica tre anni, e cessano dall’incarico loro conferito, con l’approvazione da parte dell’Assemblea Ordinaria del rendiconto relativo all’ultimo anno di mandato. Contestualmente, entro il 30 aprile, vengono eletti i nuovi componenti.
5- Le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, sono organizzate e curate da una Commissione elettorale formata da almeno tre soci, a ciò appositamente incaricati dal Consiglio Direttivo.
6- La Commissione Elettorale fissa un termine entro il quale i soci possono proporre la loro candidatura per il Consiglio Direttivo, per il Collegio Sindacale o per il Collegio dei Probiviri.
7- I soci nel corso della votazione possono esprimere un numero di preferenze comunque non superiore al numero dei componenti di ciascun organo che si va ad eleggere.
8- La Commissione Elettorale al termine delle votazioni assembleari, rimette al Presidente dell’Assembela Ordinaria il verbale delle proprie operazioni, per la proclamazione degli eletti. Il verbale della Commissione Elettorale è allegato al verbale dell’Assemblea Ordinaria.

Articolo 10 (Assemblea Straordinaria)

1- L’Assemblea Straordinaria degli associati delibera in materia di:
– Integrazioni e modifiche dello statuto;
– Scioglimento e liquidazione dell’Associazione, con devoluzione del fondo comune ad altra associazione culturale livornese o al    Comune di Livorno, quale ente rappresentativo della comunità locale.

Art. 11 (Convocazione dell’Assemblea)

1- La convocazione dell’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è decisa dal Consiglio Direttivo, cui compete  stabilire la data, il luogo e l’ordine del giorno delle sedute, sia di prima che di seconda convocazione.
2- Le sedute in prima e, occorrendo, in seconda convocazione non possono avere luogo nello stesso giorno.
3- Nel caso in cui lo richiedano per scritto almeno 15 soci,  il Presidente provvede senza indugio a convocare l’Assemblea.

Art. 12 (Modalità di convocazione)

1- L’avviso di convocazione dell’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, è trasmesso agli associati per via telematica attraverso e-mail o altro sistema informatico idoneo ad assicurare certezza di ricevimento. L’avviso potrà essere trasmesso anche con raccomandata a mano, con fonogramma annotato su supporto cartaceo, oppure con lettera inviata per posta ordinaria o con fax. L’avviso è affisso nella sede sociale e della convocazione è data pubblica informazione. Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad applicare anche ulteriori modalità di trasmissione dell’avviso, purché le stesse siano idonee al raggiungimento del fine che l’Associazione si prefigge ovverosia la più ampia informazione e partecipazione degli associati alla via sociale.

Art. 13 (Assemblea Ordinaria – quorum)

1- Le deliberazioni dell’Assemblea in seduta Ordinaria sono prese a maggioranza dei votanti, con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti, purché riportino la maggioranza dei voti espressi.

Art. 14 (Assemblea Straordinaria – quorum)

1- Le deliberazioni dell’Assemblea in seduta Straordinaria sono prese con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti, con la presenza di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno 20 (venti) associati, purché riportino il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Art. 15 (Consiglio Direttivo)

1- Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione.
2- Ad esso competono tutte le funzioni che non sono specificamente attribuite all’Assemblea ed al Presidente.
3-Il Consiglio Direttivo approva la proposta di rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria.
4- Il Consiglio Direttivo è formato da 11 componenti, eletti tra gli associati.
5- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
6-Le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7- Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l’ordine del giorno e dirige la discussione.
8- Ove lo richiedano per scritto almeno tre consiglieri, il Presidente provvede senza indugio a convocare il Consiglio Direttivo.
9- Il Presidente invita i componenti del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo. Essi possono esprimere il loro parere, senza diritto di voto, sugli argomenti in trattazione.

Art. 16 (Dimissioni di consiglieri – Sostituzione)

1- Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere rassegnate per scritto ed approvate dal Consiglio Direttivo.
2- La sostituzione dei dimissionari e comunque dei cessati dalla carica per qualsiasi motivo, è disposta dal Consiglio Direttivo, avvalendosi della graduatoria dei non eletti redatta dalla Commissione Elettorale in occasione delle ultime elezioni svolte.
3- Ove cessino dalla carica, anche in momenti diversi, più di cinque consiglieri, l’intero Consiglio decade e si procede a nuove elezioni.

Art. 17 (Consiglio Direttivo – verbali)

1- I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono redatti a cura del Segretario dell’Associazione e sono sottoscritti dallo stesso e dal Presidente.
2- Il Segretario provvede alla numerazione ed alla archiviazione dei verbali, che sono idoneamente conservati nella sede sociale.

Art. 18 (Presidente)

1- Il Presidente rappresenta l’Associazione verso gli associati, le pubbliche amministrazioni, le altre associazioni ed i terzi in generale.
2- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno nella prima seduta di tale organo, dopo il rinnovo delle cariche.
3- Il Presidente dura in carica per tre anni, analogamente a quanto previsto dall’art. 9 comma 4.
4- Il Presidente, insieme con il segretario ed eventualmente con altri consiglieri o soci a ciò appositamente incaricati, cura l’esecuzione delle delibere e delle decisioni adottate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 (Conferimento di incarichi funzionali)

1- Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, delibera il conferimento degli incarichi di Vice Presidente, di Tesoriere e di Segretario.
2- Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire incarico, anche temporaneo, a singoli consiglieri o ad associati, al fine di curare specifiche materie o adempimenti.

Art. 20 (Vice Presidente)

1- Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 21 (Tesoriere)

1- Il Tesoriere tiene la contabilità dell’Associazione e ha il maneggio delle disponibilità finanziarie.
2- Predispone il rendiconto, l’inventario e gli altri documenti contabili e li presenta al Consiglio Direttivo.

Art. 22 (Segretario)

1- Il Segretario provvede all’archiviazione degli atti e dei documenti dell’Associazione e ne cura la conservazione.

Art. 23 (Altri incarichi)

1- Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 19 comma 2, attribuisce specifici incarichi per:

  • la cura e la conservazione del patrimonio librario dell’Associazione;
  • la tenuta e l’aggiornamento, anche con mezzi informatici, dell’elenco degli associati, da depositare agli atti dell’Associazione alla data del 31 dicembre di ogni anno, e da unire al rendiconto annuale approvato dall’Assemblea Ordinaria.

Art. 24 (Collegio Sindacale)

1- Al Collegio Sindacale compete il controllo contabile e di cassa.
2- Il Collegio esamina il rendiconto annuale e gli altri documenti contabili, e redige apposita relazione da presentare all’Assemblea Ordinaria.
3- Il Collegio Sindacale è composto da tre  soci, esperti in materie amministrativo-contabili.
4- Il Presidente  è eletto dal Collegio nel suo seno.
5- Delle sedute del Collegio Sindacale è redatto verbale che, a cura del Presidente del Collegio, è trasmesso al Presidente dell’Associazione

Art. 25 (Collegio dei probiviri)

1- Compete al Collegio dei Probiviri, d’ufficio o su segnalazione scritta, intervenire per far cessare il comportamento di uno o più associati, che eluda gli impegni assunti verso l’associazione, che non sia consono alla dignità del sodalizio o che faccia venire meno i requisiti previsti all’art. 5 comma 3 .
2- Il Collegio dei Probiviri, previa contestazione degli addebiti ai soci ritenuti responsabili, può adottare provvedimenti di richiamo, di censura, di sospensione o, in caso di reiterate gravi violazioni, di espulsione dall’Associazione.
3- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci.
4- Il Presidente è eletto dal Collegio nel suo seno.
5- Delle sedute del Collegio dei Probiviri è redatto verbale che, a cura del Presidente del Collegio, è trasmesso al Presidente dell’Associazione.

SEZIONE TERZA (Ordinamento)

Articolo 26 (Programmazione delle attività)

1- Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, sentito il Comitato Scientifico, approva entro tre mesi dal suo insediamento, il programma triennale delle attività dell’Associazione (programma di mandato).
2- Il programma triennale riporta gli indirizzi e le direttive generali per lo svolgimento delle attività culturali ed editoriali dell’Associazione, tenuto conto delle risorse disponibili.
3- Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, approva il programma annuale dell’attività dell’Associazione, che viene deliberato entro il 30 novembre per l’anno successivo.
4- Il programma annuale riporta nel dettaglio le iniziative e le pubblicazioni che si intendono realizzare, ed è corredato dal preventivo economico-finanziario della gestione.
5- Il programma triennale e quello annuale sono allegati al rendiconto economico-finanziario approvato annualmente dall’Assemblea Ordinaria.

Articolo 27 (Comitato Scientifico)

1- Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e con apposito atto, nomina i componenti del Comitato Scientifico nel numero e con le qualità correlati alle attività culturali ed editoriali che l’Associazione intende svolgere e stabilisce le modalità dell’eventuale partecipazione dei propri componenti.
2- Possono essere componenti del Comitato Scientifico anche i non associati.
3- Il Comitato Scientifico ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo che ha provveduto alla sua nomina.
4- Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente dell’Associazione, che partecipa alle sedute e ne dirige i lavori. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito ai lavori del Comitato Scientifico.
5- Delle sedute del Comitato Scientifico viene redatto verbale.
6- Il Comitato Scientifico:

  • esprime parere sui programmi dell’Associazione e sugli altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporgli;
  • collabora sia alla produzione diretta che alla segnalazione di lavori meritevoli di pubblicazione su Nuovi Studi Livornesi o su altri volumi editi dall’Associazione;
  • può presentare proposte scritte e proprie valutazioni al Consiglio Direttivo in merito alle materie oggetto di attività dell’Associazione.

Articolo 28 (Comitato Editoriale)

1- Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e con apposito atto, nomina i componenti del Comitato Editoriale e tra essi il Direttore del Comitato.
2- Il Comitato Editoriale è formato da cinque componenti, scelti tra gli associati.
3- Il Comitato Editoriale ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo che ha provveduto alla sua nomina.
4- Al Comitato Editoriale compete il coordinamento, la cura e la realizzazione delle iniziative editoriali dell’Associazione, secondo lo specifico mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo.
5- Il Direttore convoca e presiede il Comitato.
6- Delle sedute del Comitato è redatto verbale.
7- Il Direttore, su invito del Presidente, riferisce al Consiglio Direttivo sullo stato di realizzazione delle iniziative editoriali avviate.

Articolo 29 (Pubblicazioni)

1- Il Consiglio Direttivo per ogni pubblicazione dell’Associazione stabilisce il budget disponibile, sceglie a seguito di procedura selettiva i fornitori ed i prestatori di servizi, indica la tempistica di realizzazione e conferisce specifico incarico al Comitato Editoriale ai sensi dell’articolo precedente.
2- Compete al Presidente autorizzare in via definitiva la stampa delle pubblicazioni dell’Associazione.

Articolo 30 (Iniziative culturali)

1- Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, approva ogni iniziativa culturale che l’Associazione intende svolgere e ne fissa preventivamente il budget e le modalità, se necessario contestualmente incaricando uno o più consiglieri di curarne l’organizzazione e lo svolgimento.

Livorno, 9 maggio 2013